La Legge di Bilancio 2018 ha previsto, a partire dal 1° luglio 2018, che gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi IVA devono essere documentati da fattura elettronica.
Di conseguenza le imprese ed i professionisti che effettuano acquisti di carburante non dovranno più compilare la scheda carburanti, ma riceveranno dall’esercente dell’impianto di distribuzione una fattura elettronica.
La fattura elettronica non conterrà più l’indicazione del veicolo e dei chilometri, e sarà emessa in occasione di ogni acquisto di carburanti.
In alternativa, l’impresa o il professionista possono richiedere il rilascio di un’apposita carta alla compagnia petrolifera attraverso cui far transitare tutti gli acquisti di carburante ed ottenere una fattura elettronica riepilogativa mensile.
I commi 922 e 923 della legge di Bilancio precisano che le spese di acquisto di carburante per autotrazione sono deducibili ai fini reddituali e detraibili ai fini IVA solo se effettuate mediante carta di credito, carta di debito (bancomat) o carta prepagata.
Pertanto, dal 1° luglio 2018, il pagamento con metodi diversi da quelli specificati non consentirà di dedurre né il costo dal reddito né l’IVA relativa.